L’impianto della telecamera posta di fronte alla porta di casa può riprendere solo lo spazio privato e non lo spazio privato degli altri condomini. Installare uno spioncino elettronico equivale ad installare una telecamera di videosorveglianza sul pianerottolo. Questo tipo di soluzione, però, rischia di essere troppo invasiva in termini di privacy, tanto di aver interessato anche il Garante per la protezione dei dati personali. Alcuni dei modelli di spioncino sono collegati ad una app da scaricare sullo smartphone in modo da tenere sotto controllo i movimenti all’esterno della casa in qualsiasi momento, anche fuori casa, possono fornire una visuale completa della parte esterna della casa grazie ad una telecamera dotata di obiettivo grandangolare, possono impedire di guardare l’interno dell’appartamento dall’esterno della porta attraverso lo spioncino, permettono di controllare al buio chi c’è dietro la porta di casa, grazie alla tecnologia ad infrarossi, avvisano della presenza di qualcuno fuori dalla propria porta grazie al sensore di movimento e permettono infine di scattare foto e fare video in ogni momento.
Secondo il Garante della privacy, ci sono due elementi da tenere in considerazione:
Il primo si riferisce al modo in cui viene usato lo spioncino elettronico. L’Authority afferma che non c’è alcuna differenza tra lo spioncino tradizionale e quello elettronico. Il rischio di violazione, quindi, è rappresentato da quello che si può vedere. Secondo l’Authority, infatti, lo spioncino elettronico non deve superare l’angolo visuale dell’occhio umano.
La tecnologia, insomma, non deve consentire di allargare questa angolatura o di avvicinare l’immagine in un modo in cui, per natura, l’occhio di una persona non riuscirebbe a fare.
Il secondo aspetto su cui richiama l’attenzione il Garante della privacy è quello relativo al trattamento dei dati raccolti dalla telecamera inserita nello spioncino. Laddove, infatti, si volesse utilizzare questo dispositivo come strumento di protezione e di sicurezza, si deve tenere conto del fatto che osservare e registrare senza un motivo giustificato i movimenti di chi si trova all’esterno dell’appartamento può ledere il diritto alla privacy di quel soggetto.
Non solo, ma inquadrare e registrare senza motivo la porta d’ingresso del vicino può portare il curioso a rischiare di dover rispondere del reato di interferenza illecita nella vita privata, punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Vero è poi che l’uso privato e personale dello strumento di controllo fa sì che l’installazione dello spioncino digitale non ha bisogno dell’approvazione dell’assemblea del condominio o del vicino di fronte. Ciò non toglie però che deve ritenersi necessario il rispetto della privacy di chi transita sul pianerottolo, evitando di riprendere registrando i volti delle persone ed attenendosi anche alle regole della
videosorveglianza che limitano le riprese di aree comuni o di pubblico transito per uso personale.
Inoltre, un principio più volte espresso dalla Corte di legittimità, afferma che è lecito registrare un’azione o una conversazione all’insaputa dei presenti solo a condizione che chi registra è presente in quello stesso istante. La registrazione mediante lo spioncino, al contrario, consentirebbe al proprietario di avere un occhio puntato sul proprio pianerottolo anche in propria assenza. Secondo le Linee Guida 3/2019, la Faq 10 del 2020 del Garante sul tema, il principio generale da seguire è il seguente «Quando l’installazione di sistemi di videosorveglianza viene effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali – e le immagini non vengono
né comunicate sistematicamente a terzi, né diffuse (ad esempio attraverso apparati tipo web cam) – non si applicano le norme previste dal Codice della privacy».
Fonte: News Alac 2022
