FAQs
Amministrazioni Condominiali
L’assemblea dei condomini con la stessa maggioranza necessaria alla sua elezione, ovvero 501 millesimi e senza necessità di uno specifico punto all’ordine del giorno può in qualunque momento revocare il mandato conferito, anche senza specifica motivazione.
Il mandato dell’amministratore ha durata di un anno e deve essere riconfermato ad ogni assemblea ordinaria che si tiene annualmente.
L’assemblea ordinaria è annuale, va convocata entro sei mesi dalla chiusura della gestione e deve prevedere la presentazione e l’approvazione del rendiconto annuale, oltre alla nomina dell’amministratore per il nuovo anno. Le assemblee straordinarie sono convocate all’occorrenza.
Uno degli obblighi dell’amministratore è riscuotere le quote dovute da tutti i condomini entro sei mesi dalla chiusura della gestione. Entro tale data è opportuno che egli abbia provveduto a sollecitare almeno due volte il pagamento del saldo dovuto. Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto d’ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione. Questo garantisce la continuità dei servizi per il condominio tutto.
Ogni singolo condomino ha il diritto di consultare in ogni momento la documentazione relativa alla gestione e alle spese sostenute. I condomini hanno quindi il potere e l’interesse a vigilare sull’operato dell’amministratore.
L’amministratore ha l’obbligo di redigere il bilancio in modo chiaro e comprensibile. È tenuto a chiarire a ogni interessato il reale significato di ogni voce di spesa, inoltre deve esibire il relativo documento attestante il pagamento.
La legge vieta all’amministratore di rappresentare i condomini in assemblea, le deleghe all’amministratore sono da considerarsi nulle e quindi inutili ai fini dei quorum assembleari.
Le delibere annullabili sono contestabili entro trenta giorni da quando l’interessato ne è venuto a conoscenza. Per tanto il condomino astenuto o contrario in assemblea, in caso di delibera annullabile, ha trenta giorni a partire dalla data di svolgimento dell’assemblea per far ricorso all’autorità giudiziaria, il condomino assente dalla data di notifica del verbale.
La pubblicazione dei dati sul web non è obbligo di legge e la legge non specifica quali dati debbano essere pubblicati. Noi lo consideriamo uno strumento utile anche all’amministratore e lo offriamo gratuitamente a tutti i nostri condomini.
Se il disturbo avviene nelle ore notturne è consigliabile chiamare le forze dell’ordine per segnalare il disturbo ed avvertire l’amministratore che provvederà ad inviare raccomandata al condomino, indicando gli articoli del codice civile e del regolamento di condominio se presente che regolamentano i rapporti di buon vicinato.
I lavori straordinari devono essere pagati dal proprietario in essere al momento della delibera assembleare in cui sono stati deliberati i lavori, salvo accordi diversi presi all’atto della compravendita e specificati nel rogito.
Il venditore o l’acquirente devono portare allo studio dell’amministratore copia dell’atto di compravendita (prime pagine dai dati anagrafici ai dati catastali) in modo che possa essere aggiornato il registro anagrafe condominiale e registrato il subentro.
Un appartamento si può “distaccare” dal riscaldamento condominiale. Il condomino interessato deve presentare allo studio di amministrazione relazione di un termotecnico in cui viene riportato il progetto lavori e una relazione in cui emerga che il distacco dell’appartamento dall’impianto di riscaldamento condominiale non provochi nessun “scompenso ” all’impianto. Dal momento del distacco non gli saranno più addebitati i costi relativi ai consumi ma dovrà comunque partecipare ai costi di manutenzione dell’impianto centralizzato.
Sì l’inquilino può essere delegato dal proprietario. In caso di mancanza di delega l’inquilino può partecipare all’assemblea ma non ha potere di voto.
In caso di sostituzione di tende parasole, tapparelle o scuri, devono essere installati di uguale colore e forma a quelli preesistenti. Se non più presenti in mercato il consiglio e di deliberare un nuovo codice a cui tutti da quel momento in avanti dovranno adeguarsi.
Avvertire immediatamente l’amministratore che a seguito di sopralluogo cercherà di individuarne la causa e porre in essere le dovute accortezze atte a risolvere la problematica, oltre a valutare se aprire una denuncia all’assicurazione del condominio per ottenere un risarcimento.
In caso di morosità da parte in un inquilino lo studio di amministrazione invia sollecito di pagamento all’inquilino e al proprietario in quanto se l’inquilino non paga le spese, è il proprietario che dovrà versarle in quanto associate all’immobile. Il consiglio è di gestire le spese condominiali in fase di contratto di fitto in modo tale da avere contezza della puntualità del versamento delle stesse già in fase di riscossione della quota mensile del fitto.